DECRETO SPORT D.L. 71/2024: IL NUOVO RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER I VOLONTARI 

DECRETO SPORT D.L. 71/2024: IL NUOVO RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER I VOLONTARI 

Il nuovo decreto-legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio del 2024, introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di sport:

  • Disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi;
  • Istituzione della commissione per il controllo dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche;
  • Modifiche alla disciplina dei rimborsi ai volontari in ambito sportivo, sul regime fiscale dei compensi degli autonomi e sulla partecipazione dei dipendenti pubblici. 

Oggi trattiamo in particolare quest’ultimo punto:

1) rimborso ai volontari

2) pubblici dipendenti solo comunicazione preventiva per prestazioni fino a 5.000,00 euro

3) regime fiscale per le co.co.co. 

1) La novità più rilevante interviene con la netta distinzione tra prestazioni di lavoro subordinato e attività di volontariato in ambito sportivo (art. 3). Questa nuova disposizione prevede la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari fino a 400,00 euro mensili, a determinate condizioni e nel rispetto di una serie di adempimenti. 

Definizione di volontario sportivo

Il volontario sportivo è colui che svolge attività sportiva dilettantistica in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari possono riguardare lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti. La prestazione del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività.

Il rimborso forfettario e il limite di 400,00 euro mensili

Fino all’entrata in vigore del D.L. 71/2024, le prestazioni dei volontari sportivi non potevano essere retribuite in alcun modo. Ora è invece possibile riconoscere ai volontari rimborsi forfettari per le spese sostenute durante le attività svolte, anche nel proprio comune di residenza, fino a un limite complessivo di 400,00 euro mensili. 

Questi rimborsi non richiedono la documentazione analitica delle spese sostenute e superano la limitazione legata al concetto di “trasferta” in quanto possono essere riconosciuti anche per attività prestate all’interno del comune di residenza.

Per evitare il rischio di una riqualificazione del rapporto come lavorativo retribuito, è fondamentale che il rimborso forfettario non venga interpretato come un corrispettivo per l’attività prestata, ma mantenga la sua natura di emolumento non remunerativo e non corrispettivo. 

Manifestazioni ed eventi riconosciuti

Si precisa però che tale possibilità è limitata ai casi di attività svolta durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.a. 

La prestazione del volontario deve avere uno stretto legame funzionale con la realizzazione della gara o dell’evento in questione e può comprendere qualsiasi mansione collegata alla manifestazione, non necessariamente sportiva o funzionale all’attività stessa, ma comunque correlata alla realizzazione dell’evento. Pertanto sono incluse non solo le prestazioni svolte durante la competizione, ma anche quelle sostenute per la sua organizzazione.

La delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato

Tali erogazioni sono possibili a condizione che l’associazione o società dilettantistica adottino preventivamente una delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La comunicazione tramite RAS

L’associazione o società dilettantistica hanno l’obbligo di comunicare i nominativi dei volontari sportivi che percepiscono rimborsi forfettari e l’importo corrisposto attraverso l’apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). 

Tale adempimento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre in cui si sono svolte le prestazioni, come già previsto per i compensi ai direttori di gara. 

La mancata o tardiva comunicazione dei dati tramite il RASD potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative a carico del sodalizio sportivo inadempiente. 

Trattamento fiscale e previdenziale dei rimborsi spese

Questi rimborsi, non sono più considerati redditi di lavoro autonomo ai fini fiscali pertanto sono esenti da tassazione e non concorrono a formare il reddito del percipiente. 

Tuttavia, giova ricordare che i rimborsi forfettari concorrono al superamento del limite di 5.000,00 euro annui di non imponibilità previsto per le prestazioni di lavoro sportivo dei dipendenti pubblici. Pertanto, se la somma dei rimborsi e compensi supera questo limite, l’eccedenza sarà soggetta a imposta previdenziale.

Inoltre, i rimborsi concorrono anche al superamento del limite fiscale di esenzione dei 15.000,00 euro annui previsto per le prestazioni di lavoro sportivo dei volontari in generale. 


Leggi anche