Decreto Milleproroghe

Il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, contiene alcune novità legate al mondo sportivo dilettantistico con
entrata in vigore dal 29 febbraio 2024.
All’art. 14 comma 2-quater, prevede che “Sulle somme di cui all’art. 36, comma 6-quater, del D.L. n. 36 del
28 febbraio 2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le
ritenute alla fonte previste dall’art. 30, secondo comma, del decreto n. 600 del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal
sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300,00 euro; se l’ammontare è superiore
a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.
Dal 1° luglio 2023, infatti, le somme versate in occasione di manifestazioni sportive (comma 6-quater art. 36
D-lgs 36/2021) a propri tesserati, tecnici o atleti che operano nell’area del dilettantismo per risultati
ottenuti o per partecipazioni a raduni nazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD o SSD, sono
inquadrate come “premi” ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, secondo comma, del DPR 600/73, senza limite
di importo.
Ciò significa che l’intero importo è soggetto a ritenuta fiscale alla fonte a titolo d’imposta (con facoltà di
rivalsa) pari al 20%; ritenuta alla fonte significa che il premio non farà cumulo con altri redditi posseduti dal
percipiente, mentre la facoltà di rivalsa prevede che l’ente erogatore il premio potrà scegliere se pagare il
premio lordo oppure netto, trattenendo quindi l’importo pari alla ritenuta.
Per effetto del “Decreto Milleproroche” quindi, dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024, il singolo ente può
erogare premi ad un atleta senza ritenuta fino al un massimo di 300,00 euro ad anno solare (regime di
cassa).
Se si eccede a tale limite, tutto l’importo erogato nell’anno dallo stesso ente sarà soggetto a ritenuta.
N.B.
Entro il 16 del mese successivo al pagamento del “premio”, qualora superi i 300,00 euro, andrà versata la
ritenuta, anche cumulativamente per più premi, tramite modello F24 con codice tributo 1047.

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