
Gestisci una ASD (associazione sportiva dilettantistica) e ti viene recapitata una raccomandata o ricevi una
Pec riguardante una verifica fiscale e non sai cosa fare?
Non farti trovare impreparato. Ti aiuto io!
Tieni sempre in ordine e aggiornata tutta la documentazione così da affrontare con serenità le verifiche
fiscali e beneficiare legittimamente delle agevolazioni previste per lo sport dilettantistico.
Gli accertamenti fiscali per le ASD sono in aumento negli ultimi anni. Non solo l’Agenzia delle Entrate, ma
anche la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) svolge un ruolo fondamentale nelle verifiche fiscali
sulle ASD.
Il quadro normativo di riferimento per le associazioni sportive dilettantistiche, tale da permettere un
regime fiscale agevolato, è disciplinato principalmente dalla Legge 398/1991.
L’attività ispettiva nei confronti di una ASD si basa proprio sul controllo dei requisiti per beneficiare delle
agevolazioni fiscali riservate al settore sportivo dilettantistico.
Per poter godere di tali benefici, devono però essere rispettati una serie di requisiti, tra cui:
a) affiliazione a una Federazione Sportiva Nazionale, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
b) iscrizione al Registro CONI;
c) iscrizione al RASD (Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche);
d) presenza nello statuto di specifiche clausole: democraticità, assenza scopo di lucro, obbligo di
reinvestire gli utili nell’attività sportiva, ecc.;
e) effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.
Il mancato rispetto di tali requisiti comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e conseguente
applicazione del regime tributario ordinario.
Durante le ispezioni, viene esaminata tutta una serie di documentazione dell’associazione:
a) Atto costitutivo
b) Statuto aggiornato secondo il D.Lgs. 36/2021
c) Riconoscimento CONI
d) Certificato di iscrizione al RASD
e) Certificato di affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o altri Enti
f) Dichiarazione di inizio attività e comunicazione opzione ex L. 398/91
g) Modello Eas (qualora l’attività svolta lo renda necessario)
h) Registro Iva di cui al DM 11/02/1997 (qualora l’attività svolta lo renda necessario)
i) Fatture emesse e relativi contratti
j) Libri sociali: libro Soci, libro verbali Assemblee, libro verbali Consiglio Direttivo
k) Fatture e documenti di spesa
l) Rendiconto economico finanziario annuale
m) Deleghe di pagamento mod. F24
n) Estratti conto ed eventuali Mod. Sd1
o) Documentazione attestante l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica: iscrizione a
campionati o gare, tesseramenti, ecc.
La mancata esibizione dei documenti richiesti può comportare l’impossibilità per l’associazione di utilizzarli
a proprio favore in sede di accertamento. Inoltre, l’omessa tenuta o l’occultamento delle scritture contabili
può legittimare l’Amministrazione finanziaria a determinare induttivamente i ricavi e l’IVA dovuta.
È quindi fondamentale che l’associazione sportiva conservi con cura tutta la documentazione e sia sempre
pronta ad esibirla in caso di controllo. Una gestione trasparente e documentata dell’attività è il presupposto
per superare positivamente le verifiche fiscali.
Al termine della verifica, viene poi redatto un verbale con l’esito del controllo, che può essere:
- processo verbale di vigilanza: se non sono emerse irregolarità;
- processo verbale di contestazione: se sono state riscontrate violazioni.
In caso di violazioni, l’Agenzia delle Entrate può emettere avvisi di accertamento per recuperare le
imposte dovute e irrogare le relative sanzioni.
Non dimentichiamo che l’attività ispettiva, tramite la verifica per cui i benefici tributari siano riservati solo
ai soggetti che presentano effettivamente i requisiti di legge e che svolgono realmente attività sportiva
dilettantistica, rappresenta un importante presidio per assicurare il corretto utilizzo delle agevolazioni
fiscali e prevenire abusi.