I Consiglieri e gli Amministratori delle ASD e SSD possono essere remunerati come tecnici sportivi
Al fine di applicare correttamente la normativa, con nota del 25 gennaio 2024, il Ministero dello
Sport ha risposto alla richiesta di chiarimenti espressa dal Presidente del Coni chiarendo che i
membri del consiglio direttivo di una ASD o SSD, pur svolgendo gratuitamente il mandato a loro
conferito dall’organo assembleare, non rientrano nella categoria dei volontari sportivi. Pertanto
non si applica la disposizione di incompatibilità prevista dall’art. 29 comma 3 del D.lgs 36 del 28
febbraio 2021.
Ne consegue che i Consiglieri e gli Amministratori delle sportive possono essere remunerati per
l’attività svolta in qualità di lavoratori sportivi sottoscrivendo un contratto di lavoro sportivo e
contemporaneamente continuare a ricoprire gratuitamente la carica di consigliere di ASD o
amministratore di SSD.
Tuttavia, viene evidenziato che qualora tali soggetti svolgano per il proprio ente sportivo attività
anche in qualità di volontari sportivi, questi non potranno svolgere alcun incarico di lavoro
sportivo per la medesima associazione o società sportiva.
Si consiglia comunque di prestare la massima attenzione nel caso in cui l’amministratore,
presidente o consigliere percepiscano emolumenti per l’attività di lavoro sportivo sproporzionati
all’attività realmente svolta e/o non in linea con il compenso riconosciuto ad altri lavoratori con
simili mansioni.
In tal caso si potrebbe rischiare, in caso di controllo, di incorrere in un eventuale conflitto di
interessi o in un’ipotesi di indiretta distribuzione degli utili di cui all’art. 8 del D.lgs 36/2021
rischiando quindi contestazioni che potrebbero portare alla perdita di tutti i benefici fiscali oltre
che alla perdita del lavoro da parte dell’ente sportivo.